Statuto

Lo Statuto di un’associazione è l’atto che regola la vita dell’ente, il suo funzionamento, l’ordinamento interno e gli scopi sociali. Nelle associazioni è un documento fondamentale perché rappresenta il contratto con il quale i soci convengono in merito alle regole della vita quotidiana e associativa dell’ente e in esso sono descritte e definite dettagliatamente tutte le attività che l’ente svolte in relazione ai propri scopi sociali. 

LIO Lipedema Italia – Associazione Italiana Lipedema APS/ETS è un Ente del Terzo Settore costituito nel 2018 come ONLUS e ora Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). 

Scarica lo Statuto di LIO Lipedema Italia – Associazione Italiana Lipedema APS/ETS e leggilo con attenzione in tutte le sue parti. 

Leggi lo Statuto

Statuto approvato in Assemblea Soci con delibera del 31-7-2022 e registrato in Agenzia delle Entrate con decorrenza 01-09-2022

STATUTO PER l’ENTE del TERZO SETTORE e ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“LIO Lipedema Italia APS”
Associazione Italiana Lipedema
ART. 1 – (Denominazione e sede)
È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive) e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato: “LIO Lipedema Italia APS – Associazione Italiana Lipedema”. Esso assume la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale. L’Associazione potrà in seguito chiedere il riconoscimento giuridico. L’Associazione avrà durata illimitata e potrà associarsi a Reti Associative, che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
L’Associazione ha sede legale in Via Carentino, n.4, nel Comune di Roma (RM). Il trasferimento della sede legale all’interno del Comune di Roma (RM) può essere deliberato dall’Organo di Amministrazione (il Consiglio Direttivo) e in tal caso non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Essa inoltre potrà istituire o sopprimere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia, ovvero organismi regionali di rappresentanza dell’Associazione (art. 28) anche in forma di delegazione regionale e territoriale dell’Associazione, disciplinate da apposito Regolamento approvato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
L’Associazione, una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ne indicherà gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
L’acronimo APS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d’ora in poi RUNTS).

ART. 2 – (Statuto)
L’Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’Assemblea delibera l’eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 – (Efficacia dello Statuto)
Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.

ART. 4 – (Interpretazione dello Statuto)
Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

 

ART. 5 – (Finalità e attività)

L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La finalità istituzionale dell’Associazione è quella di promuovere tutte le iniziative utili ad alleviare i disagi delle persone colpite dalla malattia del Lipedema, dei loro familiari e caregiver per perseguire i comuni interessi di tutta la comunità di malati di Lipedema nella tutela dei diritti delle persone affette. In particolare si pone lo scopo di:

a) incentivare percorsi di assistenza sociosanitaria, favorendo l’accesso a diagnosi precoce, cure di qualità, protocolli diagnostici, terapeutici e assistenziali opportuni e opzioni terapeutiche aggiornate e documentate, erogate da specialisti e centri appropriati;
b) promuovere la ricerca scientifica e iniziative di sensibilizzazione e informazione utili alla diffusione di buone pratiche nella gestione della patologia;
c) perseguire gli interessi di tutta la comunità dei malati nella tutela dei diritti delle persone affette;
d) incentivare l’applicazione di protocolli diagnostici, terapeutici ed assistenziali validati dalla comunità scientifica mondiale, diffondendo e usando le conoscenze acquisite;
e) sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni nazionali, europee e internazionali;
f) promuovere e applicare iniziative legislative a favore dei malati di Lipedema, delle loro famiglie e di chi li assiste;
g) promuovere lo sviluppo di una cultura di presa in carico, individuale e globale, multidisciplinare e multidimensionale, del paziente;
h) promuovere e organizzare corsi di formazione e informazione a favore dei malati di Lipedema;
i) promuovere l’Empowerment di tutti gli attori del sistema.

Le attività che si propone di svolgere in favore della comunità, dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:


a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, (lett. w), comma 1, art. 5 del Codice del Terzo settore), nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; in particolare, l’Associazione potrà supportare azioni legali collettive o singole per tutelare i diritti delle persone con Lipedema; sostenere azioni di governo tese a emanare leggi specifiche sul Lipedema e patologie correlate; sostenere l’inserimento delle rappresentanze dei pazienti negli organi decisori, anche a livello regionale (Commissioni nazionali, coordinamenti regionali, ecc.);
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017; in particolare l’Associazione potrà promuovere mostre fotografiche o con altra tecnica artistica sui malati di Lipedema; promuovere attività culturali legate al Lipedema, quali rappresentazioni teatrali, filmati, racconti, fumetti, cartoon, libri ecc.;
c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; secondo le lettere w), i) e d) dell’articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni.
d) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a), comma 1, art. 5 del Codice del Terzo settore); in particolare, l’Associazione intende organizzare convegni e incontri specifici sui diritti esigibili, strutturare linee telefoniche di supporto (help line) per l’indirizzo dei pazienti alla miglior presa in carico; collaborare con enti pro bono per l’assistenza legale; strutturare spazi virtuali dove poter richiedere supporto psicologico personalizzato;
e) interventi e prestazioni sanitarie (lett. b), comma 1, art. 5 del Codice del Terzo settore); in particolare, l’Associazione intende costruire modelli di presa in carico sanitaria; supportare le istituzioni nella costruzione di PDTA; incentivare l’utilizzo dell’HTA per la valutazione delle prestazioni e l’efficientamento del sistema;
f) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c), comma 1, art. 5 del Codice del Terzo settore); in particolare, l’Associazione supporta la presa in carico a distanza per l’indirizzo e il sostegno delle persone con Lipedema;
g) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), comma 1, art. 5 del Codice del Terzo settore); in particolare, l’Associazione intende organizzare e promuovere corsi di formazione per i rappresentanti dei pazienti, specifici sia sulle attività associative che finalizzati alla migliore comprensione del Sistema Sanitario e Sociale italiano; interventi di sensibilizzazione nelle scuole, all’interno delle istituzioni, nei territori; partecipando anche a tavoli di lavoro tematici;
h) formazione universitaria e post-universitaria (lett. g), comma 1, art. 5 del Codice del Terzo settore); in particolare, l’Associazione intende promuovere azioni anche in ambito universitario per la formazione di persone specializzate nell’ambito delle patologie del tessuto adiposo sottocutaneo, del tessuto connettivo e del Lipedema; sostiene l’inserimento di corsi specifici su tali patologie in tutti i corsi di laurea in qualche modo attinenti alla tematica (Medicina, professioni sanitarie, psicologia, ecc.);
i) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h), comma 1, art. 5 del Codice del Terzo settore); in particolare, l’Associazione potrà finanziare ricerche sul Lipedema, sostenere ricercatori, supportare le Associazioni che, anche in forma associata, raccolgono fondi per ricerche sul Lipedema e patologie correlate; stipulare accordi con industrie farmaceutiche e altri enti che possano favorire la ricerca su farmaci o altri tipi di terapie o supporti per il Lipedema;
j) beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u), comma 1, art. 5 del Codice del Terzo settore); in particolare, a disponibilità di fondi, l’Associazione potrà sostenere attività di supporto a singoli pazienti per l’indirizzo verso una presa in carico corretta nel luogo di residenza o a livello europeo nel caso in cui non esistano nella propria Regione e in Italia competenze specifiche; potrà in casi eccezionali contribuire anche finanziariamente a particolari casi meritevoli di tutela, sostenendo anche raccolte fondi specifiche;


Per perseguire le proprie finalità solidaristiche e di utilità sociale e per svolgere adeguatamente le proprie attività di interesse generale, l’Associazione si pone di perseguire quanto sopra esposto mediante la realizzazione delle seguenti azioni:


a) organizzare, promuovere e gestire, attraverso opportune campagne di tesseramento, una sempre più vasta community di malati di Lipedema, dei loro familiari e di tutti gli operatori sanitari o parasanitari del settore, per favorire lo scambio di esperienze, curare la raccolta e la divulgazione di studi e ricerche sulla malattia, stimolare scambi di conoscenza ed esperienza, costituire gruppi di supporto e di auto aiuto;
b) sensibilizzare e informare il pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, promuovere e sostenere la partecipazione attiva e volontaria di tutti i cittadini ai propri programmi;
c) organizzare e promuovere un Comitato Scientifico e/o Collegi di Esperti nazionali e internazionali, che abbiano il compito di verificare le informazioni scientifiche divulgate dall’Associazione, aggiornare e informare il Consiglio Direttivo rispetto alle novità scientifiche inerenti la malattia, promuovere e coordinare gli eventi scientifici formativi e/o divulgativi, proporre e condurre progetti di ricerca o iniziative cliniche;
d) organizzare, promuovere e gestire eventi informativi (Convegni, Meeting, Conferenze, Seminari) per la diagnosi precoce, la cura e la riabilitazione di quanti sono affetti da Lipedema, coinvolgendo tutti gli attori interessati (malati e loro familiari, medici, personale sanitario e parasanitario, caregiver, istituzioni pubbliche e private) anche per sensibilizzare e informare il grande pubblico;
e) organizzare, promuovere e gestire iniziative d’informazione, quali la redazione di traduzioni, diffusione di articoli, riviste, dispense, libri, filmati audiovisivi e altro materiale informativo, didattico e di documentazione inerenti al Lipedema;
f) organizzare, promuovere e gestire ogni iniziativa e campagna di raccolta fondi utile al perseguimento della finalità istituzionale;
g) organizzare, promuovere e gestire corsi di formazione per operatori sanitari/parasanitari e caregiver per l’assistenza verso i malati di Lipedema e dei loro familiari;
h) organizzare, promuovere e gestire corsi di educazione sanitaria verso i malati di Lipedema e dei loro familiari, utili al trattamento della malattia, della sintomatologia, della cura e della riabilitazione;
i) fornire ai malati di Lipedema e ai loro familiari, anche attraverso la promozione, l’organizzazione e la gestione di portali dedicati e la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, ogni bene e servizio utile al trattamento della malattia, della sua sintomatologia, della sua cura anche riabilitativa e della gestione della vita quotidiana, della salute e del benessere della persona affetta da Lipedema e di chi se ne prende cura;
j) sostenere gli studi e la ricerca scientifica sul Lipedema, anche attraverso campagne mirate di fundraising e corporate fundraising, in particolare relativamente agli studi e alle ricerche inerenti a cause, sintomatologie, caratteristiche, frequenza ed aspetti terapeutici della malattia; incentivare la partecipazione dei pazienti a protocolli sperimentali.
k) promuovere e curare rapporti di collaborazione con ogni Istituzione pubblica o privata, sia nazionale che internazionale, anche attraverso la costituzione di nuove Federazioni o l’adesione a Federazioni già esistenti, per attività mirate all’informazione e all’ottenimento del riconoscimento istituzionale del Lipedema tra le malattie croniche e invalidanti e garantire alle persone con Lipedema il diritto alla salute e al benessere, il riconoscimento nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e la costruzione di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistiti;
l) attivare, curare e mantenere relazioni con le massime Istituzioni di Stato, la Pubblica Amministrazione, le Autorità sanitarie nazionali e locali del Servizio Sanitario Nazionale, le Università, e comunque con tutte quelle Istituzioni ed Enti pubblici e privati, il cui rapporto sia funzionale al conseguimento delle finalità dell’Associazione;
m) recepire le istanze e i bisogni delle persone con Lipedema al fine di promuovere forme di aiuto e sostegno, affinché lo Stato nelle sue articolazioni si faccia carico di questa patologia, per garantire le risposte più efficaci dal punto di vista clinico, sociale e relazionale;
n) organizzare iniziative mirate a favorire integrazione sociale e inserimento dei malati nel mondo del lavoro, con diritti esigibili e tutele e il miglioramento delle relazioni sociali;
o) collaborare all’individuazione sul territorio nazionale e internazionale, sia di strutture sanitarie idonee alla diagnosi e trattamento di questa patologia, sia di centri di ricerca per lo studio del Lipedema, al fine di garantire la formazione continua, anche alla luce delle disposizioni di cui al D.Lgs. dicembre 1992, n. 502 (la diagnosi e i relativi protocolli terapeutici);
p) promuovere il continuo sviluppo della conoscenza e della sensibilità della classe medica, degli operatori sanitari e amministrativi nelle strutture private e del Servizio Sanitario Nazionale territoriali, distrettuali e ospedaliere nonché degli operatori delle strutture di riabilitazione, anche attraverso la promozione e cura di raccolta fondi da destinare a borse di studio o altra attività di alta formazione;
q) Istituire sportelli di ascolto telefonico, telematico e fisico per assistenza amministrativa, mutuo auto aiuto tra malati, sostegno sociale, supporto legislativo, sanitario e psicologico;
r) promuovere e organizzare raccolta e diffusione di dati, analisi, informazioni mediche, realizzazione di pubblicazioni a scopo scientifico e divulgativo attinenti alle finalità associative, anche attraverso accordi con Università, istituti scolastici e altro;
s) partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di Associazioni, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, Organizzazioni, riconosciute e non riconosciute, in Italia ed all’estero, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità affini o analoghe;
t) collaborare, istituire alleanze ovvero aderire ad altre Istituzioni, Enti od Organizzazioni internazionali, europee o nazionali, coerenti col perseguimento degli scopi statutari, degli interessi comuni delle persone affette da Lipedema, delle loro famiglie e di chi le assiste e compatibili col presente Statuto.


Le attività sono svolte come azioni volontarie e possono prevedere l’erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o la produzione e scambio di beni e servizi. L’Associazione intende svolgere le predette attività in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
È possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse, secondarie e strumentali ai sensi ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs 117/2017 e sue integrazioni e secondo i dell’articolo 6 del D.Lgs 117/2017 e sue integrazioni e secondo i criteri e i limiti definiticriteri e i limiti definiti dal DM 19 maggio 2021 n.107 e sue integrazionidal DM 19 maggio 2021 n.107 e sue integrazioni. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell’Organo di Amministrazione dell’Associazione (da qui in poi anche il “Consiglio Direttivo”) ma dovranno essere coerenti con la finalità dell’Associazione
L’Associazione può anche esercitare, ai sensi dell’articolo 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 – (Soci)
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’ente e si impegnano per realizzarle, accettando il presente Statuto e l’eventuale Regolamento interno. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di Promozione Sociale aderenti.
Il mantenimento della qualifica di socio, nonché il mantenimento dei diritti sociali (elettorato attivo e passivo, partecipazione alle attività) è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.


ART. 7 – (Ammissione dei soci)
L’ammissione all’Associazione è deliberata dall’Organo di Amministrazione su domanda obbligatoria dell’interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà genitoriale.
Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa e ad aver preso visione del presente Statuto, con l’impegno a rispettarlo.
In caso di rigetto della domanda, l’Organo di Amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 30 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
Non può comunque essere posta rispetto l’ammissione di nuovi associati:
– alcuna limitazione rispetto alle loro condizioni economiche;
– alcuna discriminazione di qualsiasi natura.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o la perdita della qualifica di socio. È quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione sociale non è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è possibile il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.
Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017, esso dovrà essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione sarà cancellata dal Registro Unico e formulerà richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro.


ART. 8 – (Diritti e doveri dei soci)
I soci dell’Associazione hanno il diritto di:
a) eleggere, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, liberamente gli organi sociali/direttivi e di essere liberamente eletti negli stessi oltreché votare per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti secondo il principio del voto singolo di cui all’articolo 2538 comma 2 del Codice Civile;
b) essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
c) essere rimborsati ai sensi di legge dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata;
d) prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del Rendiconto Economico – Finanziario, consultare i verbali di Assemblea;
e) votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
f) prendere visione dei libri sociali secondo quanto previsto all’articolo 29 del presente Statuto.
I soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.
e il dovere di:
a) rispettare e far rispettare il presente Statuto e l’eventuale Regolamento interno, nonché le delibere assunte dagli organi sociali, nel rispetto delle disposizioni statutarie;
b) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
c) collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle attività, volte a compiere il fine istituzionale dell’Associazione (art. 5);
d) astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione;
e) versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito, nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
Agli associati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.


ART. 9 – (Recesso ed esclusione del socio)
Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta, anche telematica, all’Organo di Amministrazione che provvederà all’annotazione nel libro degli associati; il recesso ha effetto immediato all’atto dell’annotazione nel libro degli associati allo scadere dell’anno sociale in corso purché effettuato con almeno 3 mesi in anticipo.
La qualità di socio si perde:
a) per morte;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa (la morosità interviene quando non vengono rispettati i termini di pagamento prescritti dal Consiglio Direttivo);
c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
d) esclusione. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall’Associazione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
Decade il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.
La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo solo per gravi motivi, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato e comunicata tramite posta elettronica e/o posta elettronica certificata. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 30 di giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea, che dovrà deliberare alla prima seduta utile. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario, entro i termini di legge.
I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere (ovvero richiedere in giudizio) i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.


ART. 10- (Qualità di volontario)
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione, come meglio specificato all’articolo 27 del presente Statuto.


ART. 11- (Sostenitori)
Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, non partecipano alle Assemblee, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.


ART. 12- (Soci Onorari)
I Soci Onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell’Associazione o per notorietà e particolari meriti. I Soci Onorari non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, possono partecipare alle Assemblee e hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.


ART. 13- (Organi sociali)
Gli organi dell’Associazione sono:
a) Assemblea dei soci;
b) Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
c) Presidente;
d) Organo di controllo (eventuale, obbligatorio solo qualora l’Associazione raggiunga i limiti dimensionali previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore);
a. Organo di revisione (eventuale, obbligatorio solo qualora l’Associazione raggiunga i limiti dimensionali previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore).
Essi sono liberamente eleggibili.


ART. 14 – (Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli associati. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso individuale da rendere pubblico almeno 15 giorni prima della data dell’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail (o altro idoneo strumento di comunicazione individuale) inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci. La convocazione in forma semplificata, avviene tramite avviso collettivo con la pubblicazione sulle pagine social dell’Associazione e/o sul sito web istituzionale.
È possibile svolgere l’Assemblea anche in video/audio conferenza su piattaforma telematica.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’Organo Amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede legale dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci che ne facciano richiesta su appuntamento e in visualizzazione telematica.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Se l’Associazione supera i 500 associati può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 del Codice Civile, in quanto compatibili.
I soci possono intervenire all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e che tale modalità sia stata indicata nell’avviso di convocazione.


ART. 15 – (Compiti dell’Assemblea ordinaria e straordinaria)
L’Assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) nomina e revoca, quando previsto, l’organo di controllo;
d) approva il Bilancio di Esercizio secondo quanto meglio dettagliato all’articolo 24 del presente Statuto e la relazione di missione (quando prevista);
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti per fatti da loro compiuti;
f) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
g) approva l’eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
h) discute ed eventualmente approva i programmi di attività;
i) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
k. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione;
l. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell’Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
m. delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi di quanto indicato nel presente Statuto.
L’Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto;
b) delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo.
Laddove l’Associazione dovesse avere un numero di associati non inferiore a 500 le competenze dell’Assemblea potranno essere disciplinate anche in deroga a quanto qui sopra stabilito, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali. Tale deroga dovrà essere oggetto di modifica del presente Statuto.


ART. 16 – (Validità Assemblee)
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi ad almeno 24 ore di distanza, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 1 delega, secondo il principio del voto singolo previsto dal Codice Civile italiano: 3 quando il numero degli associati è superiore a 1000. Gli associati non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi vi sia un conflitto d’interessi.
Per i soci collettivi (quali altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro) questi votano in Assemblea tramite il loro legale rappresentante o suo delegato in forma scritta.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati (conteggiando anche i rappresentati per delega), mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e prese comunque a maggioranza. Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di ¾ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
Ciascun associato ha un voto nel rispetto dell’articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile; agli associati che siano enti del Terzo settore sono attribuiti più voti, sino ad un massimo di 5, con le seguenti formule:
1 voto fino a 100 associati o aderenti;
2 voti da 101 a 200 associati o aderenti;
3 voti da 201 a 300 associati o aderenti;
4 voti da 301 a 400 associati o aderenti;
5 voti oltre i 401 associati o aderenti.
I membri dell’Organo di Amministrazione non possono votare:
– nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l’approvazione di bilanci e rendiconti);
– nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile.
Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.


ART. 17- (Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario di Assemblea o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
I verbali di assemblea e gli eventuali Rendiconti/ Bilanci approvati o esaminati, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere portati a conoscenza degli associati con modalità idonee (nei casi di legge anche attraverso la pubblicazione e/o l’invio agli associati), ancorché non intervenuti.
I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del Segretario, nell’apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.


ART. 18 – (Organo di amministrazione)
L’Associazione deve nominare un Organo di Amministrazione (anche detto “Consiglio Direttivo”). La nomina di tali amministratori spetta all’Assemblea degli associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo. Coloro che vengono nominati all’interno del Consiglio Direttivo devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, da documentare anche attraverso l’invio di curriculum vitae.
L’Organo di Amministrazione è composto da un numero minimo di 3 componenti (se superiore a 3, dovrà comunque essere dispari) membri eletti dall’Assemblea tra i propri associati. Il numero massimo di componenti è deciso dall’Assemblea prima della votazione. In caso di decadenza di uno o più amministratori il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a che non risulti inferiore al minimo di 3 componenti, senza necessità di reintegro; si ricorda che in nessun caso è ammessa la cooptazione.
Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per massimo n. 2 mandati consecutivi (salvo diverse successive disposizioni di legge e/o ministeriali). Per cause di ineleggibilità e decadenza si applica l’articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice Civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati (categorie: soci fondatori, soci ordinari persone fisiche, soci ordinari altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro).
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da un Consigliere designato dal Presidente.
Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti: nel caso in cui fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità l’argomento in votazione non è approvato ed eventualmente la votazione deve essere riproposta.
Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal segretario verbalizzante, nominato per l’adunanza, che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.
L’organo di amministrazione deve essere convocato attraverso idonea comunicazione (e-mail, software gestionale, messaggio sul gruppo WhatsApp dedicato) inviata ai suoi membri che contenga ordine del giorno, data e sede della riunione, almeno 2 giorni prima per le riunioni ordinarie, 24 ore prima per le riunioni straordinarie. In caso di comprovata urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, purché siano raggiunti tutti i componenti
a) Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea;
c) elegge tra i propri componenti il Presidente;
d) elegge tra i propri componenti il Vicepresidente;
e) elegge il Segretario;
f) elegge il Tesoriere (qualora lo ritenga opportuno);
g) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
h) pronuncia la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo non intervenga a 3 sedute consecutive del Consiglio Direttivo;
i) redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione e i bilanci/rendiconti da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
j) redige i programmi delle attività istituzionali previste dallo Statuto sulla base delle linee generali programmatiche delle attività approvate dall’Assemblea;
k) si occupa di risolvere eventuali controversie che possano insorgere tra l’Associazione ed i soci;
l) provvede alla domanda di iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
m) delibera sull’esclusione degli associati;
n) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
o) determina i termini entro cui versare la quota associativa annuale;
p) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente Statuto;
q) delibera la partecipazione ad Enti, Società ed altri Organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali.
Ai componenti degli organi sociali può essere attribuito un compenso, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Tale compenso dovrà essere proporzionato all’attività svolta, alle responsabilità̀ assunte e alle specifiche competenze e comunque inferiori a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni (ad eccezione dei compensi per i componenti dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, i quali potranno invece ricevere un compenso di mercato).
La corresponsione al titolare di una carica sociale di un compenso a fronte di attività svolta, diversa da quella riguardante l’incarico rivestito, è ammessa ponendo particolare attenzione ad eventuali profili di conflitto di interesse (articolo 27 comma 1 D.Lgs 117/2017), al divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili (articolo 8 commi 2 e 3 lettera a) D.Lgs 117/2017), nonché a tutte le altre limitazioni previste dal D.Lgs 117/2017 inerenti al Lavoro subordinato/parasubordinato, alle collaborazioni autonome di qualsiasi natura e all’acquisto di servizi.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l’eventuale attribuzione della rappresentanza dell’ente, precisando se è disgiunta o congiunta.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
L’organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) ha l’obbligo di predisporre annualmente il Bilancio di Esercizio (secondo quanto previsto dall’articolo 24 del presente Statuto) da proporre poi in approvazione all’Assemblea dei Soci.


ART. 19- (Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, di fronte a terzi e in giudizio, ed ha l’uso della firma sociale. Presiede l’organo di amministrazione e l’Assemblea, coordinandone i lavori; convoca l’Assemblea dei soci e l’organo di amministrazione, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il Presidente dura in carica 3 anni e può essere rieletto. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea dei soci.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Organo di amministrazione.
Il Presidente cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell’Associazione; ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell’Associazione. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva.
È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Opera con banche e uffici postali, con la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta.
Il Presidente inoltre può nominare un consulente di sua fiducia che, in caso di necessità, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con delega scritta e firmata. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. In caso di assenza del Vicepresidente, il Presidente viene sostituito da altro Consigliere appositamente designato.


ART. 20 – (Organo di controllo – eventuale)
La nomina di un organo di controllo, anche monocratico (in tal caso dovrà essere formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro), è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina dell’organo di controllo è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti a) b) c) del presente articolo, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni che hanno più di 500 associati, può denunziare i fatti che ritiene censurabili all’organo di controllo, se istituito, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all’Assemblea. Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell’ente, l’organo di controllo deve agire ai sensi dell’articolo 2408, secondo comma, del Codice Civile.


ART. 21 – (Organo di Revisione legale dei conti – eventuale)
Si deve nominare un revisore legale (iscritto al relativo registro) dei conti o incaricare una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
L’obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.


ART. 22 – (Risorse economiche – Patrimonio)
Le risorse economiche e il Patrimonio dell’Associazione sono costituiti da:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall’articolo 7 del D.Lgs. 117/2017;
f) rimborsi da convenzioni;
g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul Patrimonio dell’Associazione. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e non trasferibili.
Il patrimonio dell’Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il patrimonio dell’Associazione, al fine dell’eventuale ottenimento della personalità giuridica, deve essere costituito di una somma pari a euro 15mila liquida e disponibile.


ART. 23 – (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali/direttivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2/3 del D.Lgs. 117/2017 (salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge) nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste (civiche, solidaristiche e di utilità sociale).
Si considerano distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione ad amministratori sindaci o a qualunque altro componente di organi sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività e alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche dai CCNL di categoria o di riferimento;
c) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al valore nominale;
d) salvo che tali prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività generale perseguita, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a persone che a qualunque titolo operano per l’Associazione o ne fanno parte, così come a soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore dell’Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado o alle società a questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.


ART. 24 – (Bilancio)
L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. I documenti di bilancio. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il Bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
Il Bilancio di esercizio deve essere redatto dall’Organo di Amministrazione e approvato dall’Assemblea degli associati. Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se tale Bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.
L’Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 5, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.
Il Bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.


ART. 25 – (Bilancio Sociale)
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Se l’Ente dovesse cioè avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet, il Bilancio Sociale, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’Ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.
Inoltre, se l’Ente dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.


ART. 26 – (Personale retribuito)
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
I rapporti tra l’Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.

ART. 27 – (Volontari – Assicurazione)
L’Associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati ed è tenuta a iscrivere in un apposito Registro dei volontari coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale, nelle modalità e nei tempi che saranno definiti dai decreti ministeriali previsti.
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l’Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Ai fini del presente Statuto non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, salvo per quanto riguarda gli obblighi assicurativi dei volontari di cui all’art. 18 del D.Lgs 117/2017, per i quali detto articolo 18 del D.Lgs 117/2017, non prevede esclusione.


ART. 28- (Coordinamenti territoriali)
Per deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituiti, variati e soppressi uffici e recapiti dell’Associazione e potranno essere istituiti Coordinamenti territoriali allo scopo di promuovere su tutto il territorio nazionale le finalità e le attività istituzionali, laddove si ravvisi l’interesse e la disponibilità operativa.
I Coordinamenti territoriali, privi di autonomia giuridica e patrimoniale propria, hanno la funzione di fungere da base operativa dell’Associazione nei diversi territori di riferimento, avvalendosi della collaborazione di associati volontari, che opereranno secondo le linee guida operative dettate dal Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci dell’Associazione.


ART. 29- (Scioglimento o Estinzione dell’Ente e devoluzione del patrimonio)
In caso di scioglimento dell’Associazione o estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le modalità previste dall’art. 9 del D.Lgs 117/2017, su deliberazione dell’Assemblea straordinaria degli associati. A partire dalla data di operatività del RUNTS la devoluzione è efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell’ufficio di cui all’art. 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017. L’Associazione non potrà compiere operazioni di trasformazioni, fusioni e scissione di cui all’art.42 bis del Codice Civile.


ART. 30 – (Libri sociali obbligatori e loro esame da parte degli associati)
Oltre a redigere, pubblicare e tenere aggiornati annualmente sul proprio sito web (o su quello della Rete Associativa cui l’Associazione dovesse far parte):
1. Il Bilancio Sociale (Redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte), nel caso l’Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro.
2. Le informazioni sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, (quando l’Associazione dovesse superare con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui).
L’Associazione deve tenere:
a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda per iscritto all’Organo di Amministrazione (il Consiglio Direttivo) con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute e la sottoscrizione del modulo di accettazione dell’informativa privacy. L’esame dei documenti dovrà avvenire, alla presenza del Responsabile Legale dell’Associazione o di un suo delegato, entro massimo 30 giorni dal ricevimento da parte dell’Organo di Amministrazione della richiesta scritta.


ART. 31 – (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.
Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.
Almeno un decimo degli associati, l’organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell’articolo 2409 del Codice Civile, in quanto compatibile.

Hai bisogno di CHIARIMENTI?

Manda una mail 

Invia WhatsApp (solo messaggi) 

o Chiama lo Sportello telefonico Soci e Tesseramento 

attivo solo nei seguenti orari (martedì 13-14; giovedì 18-19)*

il numero telefonico risponde ESCLUSIVAMENTE negli orari indicati